Statuto

COORDINAMENTO dei BIOETICISTI

e degli PSICOTERAPEUTI CATTOLICI del TRIVENETO (BioPsiCaT)

STATUTO

Art.1 – COSTITUZIONE

  1. E’ costituita l’associazione culturale e di promozione sociale, denominata “Coordinamento dei bioeticisti e degli psicoterapeuti cattolici del Triveneto” (BioPsiCaT).
  2. Il Coordinamento ha sede legale in via Belviglieri 36 – 37131 Verona (VR).
  3. Esso non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.
  4. Al Coordinamento possono aderire i professionisti residenti o che operino nelle Regioni italiane del Triveneto ed in quelle limitrofe della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Art.2 – ADESIONI e FINALITA’

1.     Possono aderire al Coordinamento BioPsiCaT, in qualità di bioeticisti: i giuristi, i medici, i filosofi, i teologi, i farmacisti, i biologi, i sociologi, gli antropologi, i pedagogisti, gli educatori, gli insegnanti, gli scrittori, i giornalisti e gli psicologi che si riconoscano nei presupposti della bioetica personalista. In qualità di psicoterapeuti vi possono aderire quei professionisti che ne abbiano titolo e centrino il loro lavoro clinico sul paziente, rendendolo consapevole del sistema di valori e della situazione psicosociale più adatti a tutelare la salute mentale e fisica della persona umana. Dovrà essere esplicito l’impegno a promuovere la difesa della famiglia naturale e della vita fisica, dal concepimento alla sua fine naturale, in una visione duale persona-corpo. Il Coordinamento BioPsiCaT sarà quindi attivo nei campi culturale, scientifico, giuridico, clinico, educativo, pedagogico, sociale, caritativo e dell’informazione.

2.     Il Coordinamento persegue le proprie finalità promuovendo convegni, iniziative di studio, pubblicazioni, attività editoriali, iniziative di formazione ed informazione. Potrà altresì mettere in atto ogni azione, anche nell’ambito espressivo, figurativo ed artistico utile ai fini che il Coordinamento si propone.

3.     Ogni attivita’ di BioPsiCaT dovra’ essere consona e sinergica con i valori ed i principi non negoziabili : difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale , riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, diritto prioritario dei genitori ad educare i figli secondo i propri principi morali e religiosi. Pertanto potranno aderire al Coordinamento BioPsiCaT tutti coloro che condividono i suddetti principi, senza preclusioni per aderenti ad altre Confessioni religiose Cristiane Ortodosse.

4.     Ogni professionista che aspiri ad aderire al Coordinamento BioPsiCaT, dovrà essere presentato da un socio già aderente.

Art. 3 – ORGANI

  1. Sono organi del Coordinamento BioPsiCaT :

–       l’Assemblea degli aderenti;

–       il Consiglio Direttivo.

  1. Nessun membro del Consiglio Direttivo potrà percepire gettoni di presenza. Non potrà altresì ricevere emolumenti  riconducibili  alle attività del Coordinamento BioPsiCaT .

Art.4 – ASSEMBLEA degli aderenti

1.     L’Assemblea è l’organo sovrano di BioPsiCaT  ed è costituita, a titolo paritario, da tutti gli aderenti al coordinamento.

2.     Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la convoca in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In caso di motivato impedimento del Presidente, sarà convocata dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Dovrà essere sempre indicato l’ordine del giorno dei lavori.

3.     La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti : in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

4.     In prima convocazione l’Assemblea si intende regolarmente costituita con le presenza della maggioranza assoluta degli aderenti, presenti in proprio o per delega conferita da altro aderente. In seconda convocazione l’Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5.     Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6.     Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi di modifiche statutarie e/o di proposta di scioglimento del Coordinamento.

7.     Per le modifiche statutarie sarà richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti, che delibereranno a maggioranza semplice. Per lo scioglimento del Coordinamento sarà necessaria la presenza dei due terzi degli aderenti, che delibereranno a maggioranza semplice.

8.     Compiti dell’Assemblea saranno anche :

–      stabilire le linee generali programmatiche delle attività annuali;

–      eleggere il Consiglio Direttivo;

–      approvare a maggioranza semplice il bilancio preventivo e consuntivo annuale del  Coordinamento;

–      deliberare su quanto demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1.     Nell’anno 2014 , in cui viene costituito il Coordinamento BioPsiCaT, il Consiglio Direttivo è costituito dal gruppo dei soci promotori di tale associazione. Nel loro ambito essi svolgeranno i compiti di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, ricoprendone i ruoli fino alla convocazione della prima Assemblea sociale. Dall’anno 2015 in poi, il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti al Coordinamento ed è composto da un minimo di quattro, fino ad un massimo di sette membri e resta in carica per due anni solari.

2.     Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso esso sia composto da quattro membri, dovranno essere presenti tre.

3.     Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all’Assemblea. Elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività del Coordinamento ed il bilancio consuntivo e preventivo, che l’Assemblea potrà approvare anche entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.  Inoltre accoglie o rigetta le domande di adesione a BioPsiCaT, esprimendo una valutazione, in base all’Art.2 del presente Statuto. Essa sarà motivata ma inappellabile. Compito del Consiglio Direttivo sarà anche la gestione di eventuali contenziosi, sui quali emetterà il proprio parere a maggioranza semplice. Anche tale parere sarà inappellabile.

4.     Il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Assemblea degli aderenti al Coordinamento BioPsiCaT. Egli rappresenta legalmente il Coordinamento BioPsiCaT, nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5.     Il VICEPRESIDENTE coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino a nuove elezioni, che dovranno essere tenute entro 60 (sessanta) giorni.

6.     La documentazione economico-finanziaria del Coordinamento sarà predisposta dal TESORIERE , membro del Consiglio Direttivo, che ad esso ne presenterà lo schema, se necessario ricorrendo alla consulenza di un esperto contabile. Il tesoriere provvede alla tenuta dei registri e di ogni documentazione contabile. Provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate, tra cui le quote sociali annuali, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

7.     Il SEGRETARIO è incaricato della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti ed alla corrispondenza.

Art. 6 – CESSAZIONI

Gli aderenti cessano di appartenere al Coordinamento BioPsiCaT

·       per dimissioni volontarie;

·       per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

·       per decesso;

·       per indegnità, o incompatibilità con le finalità del Coordinamento BioPsiCaT, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Art. 7 – DEVOLUZIONE del PATRIMONIO e SCIOGLIMENTO

1.     Il Coordinamento BioPsiCaT ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che abbiano finalità identiche a quelle di BioPsiCaT o siano Enti di beneficenza.

2.     L’eventuale scioglimento del Coordinamento BioPsiCaT potrà essere deciso soltanto dall’Assemblea, con le modalità previste dall’art. 4 paragrafi 6 e 7. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto con le modalità previste nel paragrafo precedente.

Art. 8 – NORME e RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Letto ed approvato :

LUIGIA SANTORO

ESTER LANARO

MARIA LUISA TEZZA

SILVIO FONTANINI

FRANCO CORREZZOLA